Art. 1

In vigore dal 7 ago 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati; Attesa la necessità di stabilire le caratteristiche delle predette schede di rilevazione e le relative modalità di compilazione e trasmissione, nonché i tempi e le procedure di rilevamento ed elaborazione dei dati acquisiti; Considerato che anche in relazione all'attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata è indispensabile ottenere informazioni sulle diverse fasi in cui si articola il processo distributivo e di impiego dei suddetti presidi sanitari; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, terzo comma, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota numero 705/44.64/AG.5 del 10 gennaio 1991); ADOTTA il seguente regolamento: . 1. I modelli delle schede per l'annotazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari effettuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono quelli di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4. 2. Le schede devono essere compilate secondo le modalità e con i tempi e le procedure di rilevamento e trasmissione dei dati precisati per ciascuna di esse negli articoli seguenti.
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