Tariffa forense tariffa penale

Art. 1

In vigore dal 5 gen 1991
TARIFFA PENALE . Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente. Per le cause che richiedono un particolare impegno, e per la complessità dei fatti e per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso una manifesta sproporzione, i massimi potranno essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
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