Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa

Art. 13

Procedimenti speciali

In vigore dal 5 gen 1991
Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
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Procedimenti speciali (Art. 13 Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.) — Testo vigente | Portale Normativo