Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa
Art. 13
13 / 34Procedimenti speciali
In vigore dal 5 gen 1991
Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfp-13