Tariffa forense tariffa penale
Art. 5
In vigore dal 5 gen 1991
Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, avrà diritto anche alle funzioni procuratorie previste dalla tariffa civile.
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tft-5