Art. 2

In vigore dal 12 set 1993
1. Un primo esemplare di ognuno dei supporti magnetici di cui all'articolo precedente è custodito nella cassaforte della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" del servizio informatica della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, unitamente al relativo registro inventario. 2. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa sono fatte constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1990-06-30;197#art-2

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