Art. 3
In vigore dal 12 set 1993
1. Le chiavi della cassaforte di cui al primo comma dell' del presente decreto sono tenute dal direttore della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui allo stesso o, in caso di assenza, malattia o impedimento, dal suo sostituto.
2. I duplicati delle chiavi della cassaforte di cui al precedente comma, i secondi esemplari dei supporti magnetici di cui all', e matrici dei moduli di mandato di pagamento menzionati nello stesso , recanti le firme dei funzionari e i timbri delle prefetture, sono custoditi, in buste sigillate, in altra cassaforte della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1990-06-30;197#art-3