Art. 6
In vigore dal 12 set 1993
1. Il supporto magnetico delle firme e del timbro di cui all', prescelto di volta in volta, dovrà essere prelevato ed utilizzato solo al momento della stampa dei mandati di pagamento di pensioni, assegni ed indennità in carico ad ogni singola prefettura.
2. Al termine della stampa dei mandati di pagamento di cui al precedente comma, il supporto magnetico medesimo dovrà essere reinserito nella cassaforte.
3. Di ogni estrazione ed introduzione del supporto magnetico dovrà prendersi nota in apposito registro verbale; dette operazioni vanno eseguite con il controllo diretto del direttore della divisione "Eleborazione dati e teletrasmissioni" di cui all' o del sostituto ed in caso di loro assenza o impedimento dell'incaricato delegato da entrambi, con atto da trasmettere in copia alla Direzione centrale per i servizi elettorali.
4. La delega per l'espletamento delle operazioni di cui sopra non potrà essere rilasciata ad impiegati addetti agli apparati di elaborazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 1990
Il Ministro dell'interno
GAVA
Il Ministro del tesoro
CARLI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1990
Registro n. 43 Interno, foglio n. 214
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1990-06-30;197#art-6