Art. 2
2 / 6In vigore dal 12 set 1993
1. Un primo esemplare di ognuno dei supporti magnetici di cui all'articolo precedente è custodito nella cassaforte della divisione "Elaborazione dati e teletrasmissioni" del servizio informatica della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, unitamente al relativo registro inventario.
2. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa sono fatte constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1990-06-30;197#art-2