Art. 6

In vigore dal 8 ago 1990
1. Il Ministro dei trasporti determina e può aggiornare l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nel precedente . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 maggio 1990 Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI Il Ministro della sanità DE LORENZO Il Ministro dell'interno GAVA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1990 Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 80
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