Art. 6
In vigore dal 8 ago 1990
1. Il Ministro dei trasporti determina e può aggiornare l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nel precedente .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 1990
Il Ministro dei trasporti
BERNINI
Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Il Ministro dell'interno
GAVA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1990
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 80
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1990-05-22;196#art-6