Art. 1

In vigore dal 8 ago 1990
IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITAE DELL'INTERNO Visto l'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; Visto in particolare il comma quanto dello stesso art. 132 del citato testo unico come sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con proprio decreto di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno, gli strumenti e le procedure al fine di consentire agli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 del predetto testo unico di effettuare l'accertamento in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool; Visto il decreto del Ministro della sanità in data 10 agosto 1988, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti in base al quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nella parte che modifica l'art. 132 del citato testo unico, si considera in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo il conducente che risulti avere un tasso alcoolemico pari o superiore a 0,g/1 (0,8 grammi per litro); Vista la comunicazione n. 3498/4630 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha confermato la validità del sistema indiretto di valutazione del tasso alcoolemico mediante la misura della concentrazione dell'alcool nell'aria alveolare espirata; Tenuto conti degli studi effettuati e della esperienza accumulata circa la correlazione esistente fra concentrazione di alcool nel sangue e concentrazione di alcool nell'aria alveolare; Considerato che il parametro che, in ogni caso, rileva lo stato di ebbrezza è la concentrazione alcoolemica e che pertanto in questa forma deve essere espresso il risultato, indipendentemente dal metodo di misura; Tenuto conto della formulazione dell' del succitato decreto del Ministro della sanità del 10 agosto 1988 nonché delle tolleranze delle apparecchiature da utilizzare; Considerato che il soggetto che presenti una concentrazione alcoolemica uguale o superiore al limite suindicato è considerato in stato di ebbrezza ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 di tale articolo; Considerata la necessità di individuare gli strumenti e le procedure atti a consentire gli accertamenti da parte degli organi preposti; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 aprile 1990 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che il Consiglio di Stato ha suggerito, fra l'altro, di consentire, in aggiunta alla prova mediante etilometro, anche la prova ematica; Ritenuto che tale suggerimento non appare allo stato assecondabile in quanto, come evidenziato dall'Istituto superiore di sanità, i tempi di decadimento della concentrazione alcoolemica sono estremamente variabili e possono presentare variazioni significative anche nell'arco di 20/30 minuti primi e pertanto non sono compatibili, nel loro complesso, con quelli ulteriori, necessari per la successiva acquisizione della prova ematica; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza con strumenti, ai sensi dell'art. 132, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17 della legge 18 marzo 1988, n. 111, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. Detta concentrazione dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. 3. Nel procedere a predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
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