Art. 4
In vigore dal 8 ago 1990
1. Ogni etilometro deve riportare su una taronetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio e deve essere accompagnato da un manuale di istruzione in lingua italiana approvato in sede di verifiche e prove di omologazione nonché del proprio libretto metrologico.
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