Art. 2

In vigore dal 8 ago 1990
1. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. 2. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dall'allegato tecnico al presente decreto requisiti che possono essere aggiornati con provvedimento del Ministro dei trasporti d'intesa con il Ministro della sanità.
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