Art. 5
In vigore dal 25 feb 1990
1. Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere, direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione entro il dieci di ciascun mese i dati concernenti le quantità giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con l'indicazione della quantità delle specie più importanti nonché i dati relativi al numero delle giornate di pesca, utilizzando il modello conforme all'allegato A.
2. La mancata o inesatta trasmissione dei dati dà luogo, se non giustificata, a revoca dell'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1989-09-18;454#art-5