Art. 2
In vigore dal 25 feb 1990
1. I capi dei compartimenti possono autorizzare all'esercizio della pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti marittimi previsti nel precedente ed aventi stazza lorda fino 10 Tsl e potenza motore dichiarata dal costruttore o effettiva fino a 250 Hp.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati entro il 15 ottobre di ciascun anno, è annotata sulla licenza di pesca, ed ha validità limitata alle acque del compartimento marittimo d'iscrizione con possibilità di esercitare la pesca nei compartimenti di Rimini-Ravenna; Chioggia-Venezia;
Monfalcone-Trieste.
3. Nei compartimenti di Monfalcone e Trieste sono ammesse anche le navi della marineria di Caorle, iscritte nel compartimento di Venezia, che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1989-09-18;454#art-2