Art. 4
In vigore dal 25 feb 1990
1. Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate, che devono portare su entrambi i lati dello scafo il contrassegno, ben visibile, determinato per ciascun compartimento dal decreto del Ministro della marina mercantile 14 ottobre 1985.
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