Art. 1

In vigore dal 25 feb 1990
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32; Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 111 del citato regolamento, che fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa; Visto il proprio decreto 14 ottobre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1985, n. 249) modificato dal decreto 28 febbraio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 28 febbraio 1986), relativo alla deroga al suddetto divieto nel periodo da ottobre a giugno per i compartimenti da Rimini a Trieste; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato che il secondo piano nazionale della pesca approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1988) indica, per quanto concerne la pesca a strascico, la necessità di pervenire all'abrogazione della suddetta deroga all'art. 111 del citato regolamento n. 1639 del 1968; Considerato che, per motivi economico-sociali della categoria interessata è necessario pervenire all'abrogazione di detta deroga con gradualità, in modo da mettere in grado gli interessati di poter intraprendere spontanee iniziative di alternativa; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nall'adunanza del 13 luglio 1989; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della citata legge n. 400/1988; Decreta: . 1. Nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste la campagna di pesca a strascico 1989-90 è autorizzata nel periodo 1› novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12 millimetri. La distanza dalla costa non dovrà essere inferiore ad un miglio per i compartimenti da Rimini a Venezia e ad un miglio e mezzo per i compartimenti di Trieste e Monfalcone. 2. Ad iniziare dalla campagna di pesca 1990-91 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti suddetti è autorizzata nel periodo 1› novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12 millimetri ad una distanza non inferiore ad un miglio e mezzo.
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