Art. 5

Iscrizioni nelle liste di collocamento

In vigore dal 14 ott 1989
1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui all', commi 1 e 5, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, il lavoratore presenta domanda alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio e ne dà contemporaneamente comunicazione al proprio datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere immediatamente alla predetta sezione una dichiarazione attestante la fruizione, da parte del lavoratore interessato, del trattamento straordinario di integrazione salariale, il livello di inquadramento da esso posseduto e la corrispondente retribuzione tabellare. Il medesimo datore di lavoro è altresì tenuto a dare immediata comunicazione alla predetta sezione delle sopravvenute modifiche intervenute nell'inquadramento e nel corrispondente trattamento retributivo tabellare. 2. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede a dare comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché, ai fini della compilazione della lista regionale, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. 3. All'atto del rilascio del nulla-osta la sezione circoscrizionale per l'impiego comunica al datore di lavoro, per gli effetti di cui all', la retribuzione tabellare risultante dalle attestazioni di cui al comma 1 con riferimento alla quale va determinata la misura dell'assegno mensile integrativo eventualmente spettante al lavoratore. 4. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione dispone l'estinzione della lista di cui all', comma 1, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e la conseguente cancellazione dei lavoratori dall'elenco di cui al comma 5 dello stesso articolo qualora, prima del 31 dicembre 1990, risultino esaurite le eccedenze di personale previste, nell'ambito territoriale di competenza, dall'elenco A allegato al presente decreto.
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