Art. 3

Adempimenti procedurali

In vigore dal 14 ott 1989
1. Nei limiti delle eccedenze di personale definiti dall', le agenzie per l'impiego ovvero, in mancanza, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione trasmettono alle sedi provinciali dell'INPS competenti per territorio le domande di pensionamento nonché gli atti di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all', comma 3, del presente regolamento, con cadenza mensile. Le agenzie ovvero gli uffici predetti sono altresì tenuti a trasmettere alla Direzione generale dell'INPS, al termine del triennio 1989-1991, l'eventuale numero delle unità di contingente non utilizzato e le domande di pensionamento anticipato giacenti entro il limite delle eccedenze residue definite ai sensi dell', comma 1. 2. Resta ferma la validità delle domande di pensionamento anticipato inoltrate all'INPS in data anteriore all'emanazione del presente regolamento. L'Istituto medesimo è tenuto ad assumere presso le agenzie ovvero gli uffici di cui al comma precedente, l'assenso per l'ulteriore corso delle pratiche ai fini del rispetto dei limiti di cui all'. 3. L'INPS provvede a comunicare l'esito delle domande relative ai benefici indicati dall' del presente regolamento al datore di lavoro di provenienza ed alle agenzie per l'impiego o in mancanza agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1989-09-18;331#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo