Art. 6
Assegno integrativo di mobilità
In vigore dal 14 ott 1989
1. L'assegno integrativo mensile di cui all', comma 4, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è anticipato, previa autorizzazione dell'INPS, dal datore di lavoro che ne può conguagliare l'importo con i contributi dovuti all'Istituto medesimo ed è pari alla differenza esistente, al momento dell'assunzione, tra la retribuzione base prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi per il livello di inquadramento delle mansioni svolte presso l'impresa di provenienza e la retribuzione base prevista, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi, per il livello di inquadramento delle mansioni cui il soggetto viene adibito dal nuovo datore di lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 18 settembre 1989
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN
Il Ministro del tesoro
CARLI
Il Ministro delle partecipazioni statali
FRACANZANI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1989
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 313
Storico versioni
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