Art. 2
Domanda e relativa documentazione
In vigore dal 14 ott 1989
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all', i lavoratori sono tenuti a presentare apposita domanda all'agenzia per l'impiego competente per territorio ovvero, in mancanza, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.
2. Le domande di cui al precedente comma devono essere corredate da dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il possesso, da parte dei lavoratori, dei requisiti di anzianità aziendale di cui all', commi 1 e 14 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché gli estremi della deliberazione del CIPI adottata ai sensi dell', comma 2, del predetto decreto-legge, ove richiesta.
3. Ai fini della liquidazione della somma di cui all', commi 10 e 11, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, le domande devono altresì essere corredate da attestazione rilasciata dal datore di lavoro comprovante, per il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale, l'avvenuta presentazione delle dimissioni di quest'ultimo sospensivamente condizionate all'accoglimento della domanda nonché, per l'adozione dei conseguenti atti di accertamento da parte degli uffici di cui al comma 1, da documentazione comprovante ogni elemento che attesti lo svolgimento di iniziative finalizzate all'avvio dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo od associato, nonché, nel caso si tratti di attività per il cui esercizio è prevista specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali, da documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o l'iscrizione negli albi ovvero comprovante che il lavoratore è in attesa del rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione.
4. I lavoratori che abbiano percepito le somme di cui all', commi 10 e 11, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono tenuti, entro dieci giorni dal decorso dell'anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro, a presentare dichiarazione giurata di non essersi impiegati alle dipendenze di terzi nel corso dell'anno dalla suddetta risoluzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1989-09-18;331#art-2