Art. 9
Verifiche sullo stato di attuazione
In vigore dal 22 set 1989
1. Le regioni e le province autonome inviano entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero della sanità apposita relazione che illustri, per ogni singola opera assistita dal mutuo contratto ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lo stato di avanzamento del programma e la sua evoluzione temporale.
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