Art. 4
Modalità di coordinamento con altre amministrazioni
In vigore dal 11 gen 1991
1. Per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili, ed accrescere l'effetto cumulativo degli investimenti pubblici in materia di edilizia sanitaria da qualunque istituzione disposti, e per consentire il controllo preventivo degli effetti tecnico-sanitari e gestionali delle opere finanziate con l'intervento di altre amministrazioni, è costituito un comitato consultivo per il coordinamento.
Detto comitato è composto da:
il Ministro della sanità, che lo coordina;
sette componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale tra i rappresentanti delle regioni, membri dello stesso Consiglio;
tre componenti designati dal nucleo di valutazione nel proprio ambito;
tre componenti designati dal Ministro della sanità;
un componente designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni centrali: Bilancio e programmazione economica, Lavori pubblici, Interventi straordinari nel Mezzogiorno, Protezione civile, Aree urbane nonché Università e ricerca scientifica e tecnologica e affari sociali;
il dirigente generale di Servizio centrale della programmazione sanitaria.
Il comitato si avvale della segreteria del nucleo di valutazione.
2. Per gli apporti di amministrazioni locali o di istituzioni pubbliche di livello regionale, il coordinamento in sede di predisposizione del programma regionale degli investimenti è realizzato dalle regioni o province autonome.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1989-08-29;321#art-4