Art. 8

Interventi in corso di svolgimento del programma

In vigore dal 22 set 1989
1. Il Ministro della sanità, anche con l'ausilio del suo nucleo di valutazione e del comitato di coordinamento di cui all' del presente decreto, effettua, durante la realizzazione dei progetti, il controllo tecnico-specialistico; vigila, in particolare, affinché siano evitate omissioni di attività o ritardi pregiudizievoli nel compimento di un programma regionale o provinciale di investimenti; si adopera per la rimozione delle cause della disfunzione. 2. Qualora la situazione di disfunzione permanga, si procede alla sospensione dei finanziamenti del mutuo e vengono attivate le procedure sostitutive previste dall', comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1989-08-29;321#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo