Art. 7

Studi di fattibilità

In vigore dal 22 set 1989
1. Limitatamente alle maggiori opere, la progettazione va preceduta da studi di fattibilità di natura interdisciplinare, finalizzati ad individuare soluzioni ottimali ai bisogni da soddisfare e a mettere la pubblica amministrazione committente nella condizione di definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali. 2. Gli studi di fattibilità debbono contenere: a) la definizione dei contenuti funzionali e delle soluzioni spaziali delle singole opere, raccordate ai bisogni da soddisfare e finalizzate all'accrescimento dell'efficienza della struttura; b) la definizione delle indicazioni tecniche che i progettisti sono tenuti ad osservare nella progettazione di massima e di dettaglio delle opere; c) la verifica della fattibilità tecnica dell'intervento nel suo iter complessivo; d) l'analisi dei costi e dei benefici; e) il programma di attuazione degli interventi, corredato da un cronogramma delle fasi di realizzazione. 3. La definizione dei contenuti funzionali e delle soluzioni spaziali delle singole opere va suffragata da pertinenti elementi di conoscenza, quali la rilevazione e la stima dei bisogni in termini quantitativi e qualitativi, nel presente e come tendenza evolutiva; il dimensionamento e la distribuzione delle soluzioni strutturali; la definizione dei dati di progetto, cui pervenire attraverso il confronto con gli amministratori e gli operatori della struttura, con specificazione, per ciascuna funzione, delle aree destinate, delle risorse umane e materiali da impiegarvi, dei rapporti con le altre funzioni e dei conseguenti flussi; l'indicazione di proposte funzionali distributive in grado di ottimizzare i rapporti tra aree, funzioni e percorsi, all'interno di schemi organizzativi basati di norma su unità minime funzionali che consentano la migliore utilizzazione del personale, degli strumenti e degli spazi. 4. Le indicazioni contenute nello studio di fattibilità delle maggiori opere debbono fornire una prima valutazione dei costi con riferimento ad alcune componenti essenziali quali: le opere da imprenditore edile, le opere di finitura, gli impianti tecnologici generali, gli arredi, gli impianti fissi speciali, le apparecchiature sanitarie, il sistema informatico; e debbono, nel contempo, porre attenzione alle soluzioni tecnologiche che consentono risparmi energetici, gestionali o accrescimento dei livelli di sicurezza. 5. Le verifiche di fattibilità tecnica debbono riguardare tutti gli aspetti del complessivo iter dell'intervento in esame, quali le fasi e la durata del procedimento amministrativo nel rispetto delle normative applicabili, le forme contrattuali, i tempi tecnici necessari, le disponibilità materiali ed umane, le compatibilità finanziarie e ritorni economici, non tralasciando l'efficienza gestionale, anche come presupposto per l'umanizzazione dell'assistenza e dei rapporti con i cittadini. 6. L'analisi dei costi e dei benefici va esperita sulla gestione dei singoli segmenti organizzativi, verificando le soluzioni in termini di contrazione dei costi di gestione, con particolare riferimento al costo del personale, o di accrescimento della produttività, e valutando i servizi che possono essere appaltati vantaggiosamente all'esterno. 7. Lo studio di fattibilità si pone come adempimento distinto dalla progettazione delle opere. L'onere della progettazione, secondo le tariffe professionali, è ricompreso nel costo delle opere stesse e cioè all'interno dei mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Lo studio di fattibilità, invece, va computato a parte e, dato il carattere propedeutico alla progettazione, ad esso si fa fronte con le ordinarie risorse del fondo sanitario nazionale.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1989-08-29;321#art-7

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