Art. 2
Standard delle strutture residenziali e integrazioni funzionali
In vigore dal 22 set 1989
Standard delle strutture residenziali
e integrazioni funzionali
1. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti vanno realizzate come strutture residenziali extraospedaliere, caratterizzate dalla integrazione funzionale ed organica dei servizi sanitari e di quelli socio-sanitari.
2. Gli interventi da compiere ai sensi del precedente , comma 1, lettera b), per quanto concerne le residenze sanitarie assistenziali si conformano agli standard dimensionali e funzionali fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché ai criteri riguardanti l'integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari di distretto e ospedalieri ai fini dell'assistenza da erogare agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, che saranno determinati con apposito atto.
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