Art. 1
Individuazione dei criteri
In vigore dal 22 set 1989
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225, in applicazione della legge 8 aprile 1988, n. 109, sulla riorganizzazione del sistema ospedaliero;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerate le esigenze di riequilibrio di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche in relazione all'art. 17 della legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Ravvisata l'opportunità primaria di completare le opere ospedaliere rimaste incompiute, o in corso di realizzazione;
Considerati gli obiettivi indicati nei programmi prioritari relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale per il 1989, orientato agli anni successivi;
Considerata la necessità di adeguamento alle innovazioni tecnologiche e organizzative con connessi effetti di trasformazione nella progettazione e nella gestione del sistema sanitario;
Ritenuta la necessità di adeguare le strutture sanitarie pubbliche alle vigenti norme di sicurezza, di ridurre le barriere architettoniche e di prestare ai cittadini un servizio in condizioni funzionali e di decoro;
Ritenuto opportuno attuare il coordinamento dei finanziamenti relativi alle opere edilizie del settore sanitario pubblico;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Sentito il nucleo di valutazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
Individuazione dei criteri
1. Gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinati al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo stesso attraverso i seguenti criteri:
a) il riequilibrio qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche va realizzato sia nell'ambito interregionale, mediante riserva di finanziamenti in ragione del 50 per cento alle regioni dell'Italia meridionale e insulare, sia all'interno delle singole regioni avendo riguardo alla razionalizzazione dei sistemi ospedalieri delle aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo e delle aree polarizzate sulle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze e Venezia;
b) per la realizzazione o l'acquisizione di strutture residenziali per anziani prevalentemente non autosufficienti e di quelle per handicappati e disabili psichici e sensoriali sono riservati, sulla disponibilità di 10 mila miliardi complessiva del primo triennio, miliardi 2.670, di cui miliardi 400 per strutture destinate ad handicappati e disabili;
c) le percentuali dei posti letto di cui al comma 2, lettere b) e c), del citato art. 20 si riferiscono al numero dei posti letto pubblici complessivi nazionali, ivi compresi quelli degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché i policlinici universitari, secondo la riorganizzazione di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1988, tenendo conto della necessità di assicurare idonea distribuzione territoriale alle varie specializzazioni e, a più larga maglia, alle alte specialità. Gli interventi di riorganizzazione della rete ospedaliera debbono essere finalizzati a realizzare la concentrazione in ospedali di dimensioni tra 300 e 800 posti letto, di un numero di specializzazioni che copra la massima parte dei bisogni assistenziali della popolazione dell'area territoriale di riferimento. Va riservato ad un numero limitato di ospedali di alta complessità e ad elevata tecnologia il trattamento delle patologie di particolare gravità, secondo le indicazioni del sopracitato decreto ministeriale 13 settembre 1988, valido e operante in attesa delle norme di modifica della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei relativi decreti di attuazione;
d) nelle strutture ospedaliere vanno realizzati servizi ambulatoriali a supporto delle esigenze territoriali dell'unità sanitaria locale;
e) le esigenze di ammodernamento e potenziamento tecnologico vanno soddisfatte in particolare dove il servizio pubblico è stato in passato costretto al frequente ricorso al settore privato convenzionato;
f) sulla disponibilità complessiva di 10 mila miliardi relativa al primo triennio, una quota del 5% deve essere riservata al potenziamento delle strutture riguardanti la prevenzione collettiva;
g) la manutenzione straordinaria del patrimonio sanitario pubblico, da realizzare con le risorse in conto capitale del fondo sanitario nazionale, riguarda in particolare alcune misure contingenti e non procrastinabili, fra le quali il miglioramento del decoro e del conforto delle strutture sanitarie frequentate dai cittadini, ivi comprese:
1) la riduzione delle barriere architettoniche;
2) la manutenzione straordinaria dei forni inceneritori e delle strutture connesse;
3) l'adozione delle più urgenti misure dirette a prevenire le infezioni ospedaliere;
h) nell'adeguamento alle norme di sicurezza occorre considerare prioritariamente la messa a norma di impianti e attrezzature e il contenimento dei consumi energetici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1989-08-29;321#art-1