Art. 6
Corresponsabilità
In vigore dal 21 feb 1989
I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi, sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento CEE n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'- ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le modalità di applicazione di tale esenzione verranno determinate con successivo provvedimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1989-01-16;34#art-6