Art. 1
Finalità generali
In vigore dal 21 feb 1989
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che ha modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;
Visto il regolamento CEE della commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione;
Visto il regolamento CEE della commissione n. 1273/8z8 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;
Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e il decreto ministeriale 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge del 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione alla nuova azione comune sin dalla campagna 1988-89, ferma restando la competenza in materia delle regioni e delle province autonome;
Udito il parere espresso dalla sezione II del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 gennaio 1989;
Decreta:
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Finalità generali
1. Il presente decreto ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio delle Comunità europee in data 25 aprile 1988, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui all' del regolamento CEE n. 1272/88.
2. L'intervento è attuato dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 individuano le zone per le quali l'Italia può essere autorizzata dalla commissione all'esenzione dal regime di ritiro di seminativi dalla produzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1989-01-16;34#art-1