Art. 5

Importo dell'aiuto

In vigore dal 21 feb 1989
1. Ai soggetti di cui all', primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall', è concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione. 2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro è così determinato: Aziende delle pianura padano-veneta............ 550 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all', paragrafo 5 della direttiva CEE n. 75/268)................ 400 " Aziende di collina non svantaggiata.......... 400 " Aziende di collina svantaggiata (, paragrafo 4, della direttiva CEE n. 75/268)............. 380 " Aziende di montagna (, paragrafo 3, della direttiva CEE n. 75/268)................ 380 " L'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere d) ed e) del precedente . 3. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilità di avvicendamento colturale, l'importo del premio viene adattato come previsto dall' del regolamento CEE n. 1272/88. 4. L'Amministrazione centrale, le regioni e le province autonome delimiteranno aree preferenziali nelle quali, contestualmente all'abbandono della produzione di seminativi marginali, allo scopo di determinare il miglioramento economico delle aziende agricole nonché la più razionale protezione dell'ambiente naturale e la tutela del paesaggio, saranno incentivati in particolare la forestazione, il pascolo estensivo, l'agriturismo e lo sviluppo rurale. Le aree preferenziali comprenderanno anche zone protette (parchi, riserve, oasi naturali) al fine di estendere l'azione di ricostituzione degli ambienti naturali e, quindi, il riequilibrio degli ecosistemi. 5. Allo scopo di incentivare l'imboschimento di seminativi ritirati dalla produzione, l'aiuto di cui al primo comma è cumulabile con aiuti nazionali e con quelli comunitari di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 797/85. 6. Le regioni e le province autonome determinano le riduzioni di cui al comma 3 e le modalità di corresponsione dell'aiuto. 7. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per eventuali esigenze di bilancio.
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