Art. 7

Domanda di aiuto

In vigore dal 21 feb 1989
1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all', il richiedente, oltre a sottoscrivere l'impegno di cui all' del regolamento CEE della commissione n. 1272/88, secondo lo schema allegato al presente decreto, deve presentare ai competenti uffici delle regioni e province autonome una domanda di aiuto conforme alle indicazioni dell' dello stesso regolamento CEE ed ai modelli allegati al presente decreto. 2. Il Ministero dell'agricoltura, le regioni e le province autonome determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun seminativo ritirato, nell'arco di tempo compreso tra le prime semine autunnali e le ultime primaverili. Per la campagna 1988-89 le domande devono essere presentate ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome entro e non oltre la data del 31 marzo 1989. 3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario è tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando al competente ufficio, che ha ricevuto inizialmente la domanda, il modello n. 3 allegato al presente decreto, entro la stessa data di scadenza, di cui al comma precedente.
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Domanda di aiuto (Art. 7 Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio delle Comunita' europee, limitatamente al regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88 della commissione.) — Testo vigente | Portale Normativo