Art. 5

In vigore dal 8 apr 1987
Entro il 20 marzo 1987, copia dei contratti preliminari di vendita di cui al primo comma del precedente , dovrà essere trasmessa, ai sensi dell'art. 8, par. 2 del regolamento CEE n. 1599/84, a mezzo raccomandata A.R., al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni dei trasformatori sia privati che cooperative ed alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli. Ai sensi dell', par. 4, e dell'art. 14, par. 4, del regolamento CEE n. 1599/84, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione, i produttori non aderenti ad associazioni possono dare mandato ad una associazione di loro scelta, operante nel territorio di appartenenza, di stipulare in loro nome e conto i contratti preliminari di cessione del pomodoro. Altrimenti, qualora i produttori non aderenti concludano direttamente contratti preliminari, dovranno provvedere, al più tardi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, alla loro registrazione presso una delle unioni nazionali di associazioni di produttori ortofrutticoli di loro scelta, che terrà all'uopo apposito elenco.
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