Art. 1

In vigore dal 8 apr 1987
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori; Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3951/86 della commissione del 23 dicembre 1986; Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2361/86 della commissione del 25 luglio 1986; Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della commissione del 27 maggio 1986, relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica; Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622; Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674; Visto il proprio decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 6 settembre 1985, con il quale sono state previste norme attuative relative: alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77; ai termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo; Visto l', par. 1, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319 approvato, con modificazioni, nella legge di conversione 1° agosto 1986, n. 445; Considerata l'opportunità di affidare ad un unico organismo l'attività di vigilanza e controllo per gli accertamenti di conformità degli ortofrutticoli trasformati, che beneficiano degli aiuti CEE, alle norme di qualità comunitarie e nazionali, al fine di conseguire la necessaria uniformità di indirizzi e comportamenti su tutto il territorio nazionale; Considerato che, malgrado le iniziative prese dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non è stato concluso per la campagna 1987-88 un accordo interprofessionale per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale; Considerato che occorre provvedere alla ripartizione del quantitativo di prodotto conformemente all', par. 1, del regolamento CEE n. 1320/85, pari a 32.939.980 quintali; Considerato che le unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO - tenuto conto del quantitativo fissato dall' del regolamento CEE n. 1320/85 e del fatto che la quota di produzione venduta da produttori non aderenti alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, rilevata nel periodo dal 1978 al 1984, è risultata pari all'1,50% del volume medio annuo del prodotto avviato alla trasformazione nel periodo suddetto - hanno determinato programmi di produzione e di commercializzazione per il pomodoro destinato alla trasformazione, stabilendo così quantitativi di produzione per ciascuna associazione di produttori, e che conseguentemente le stesse unioni nazionali hanno redatto, sulla base dei programmi di produzione e commercializzazione, un articolato piano di riparto a livello nazionale presentandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione; Atteso che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per dare applicazione alla normativa comunitaria; Decreta: . Il quantitativo di pomodoro fresco destinato alla trasformazione industriale per la campagna 1987-88, nel limite globale di 32.939.980 quintali, stabilito all' del regolamento CEE n. 1320/85, suddiviso in: q.li 17.071.600 in concentrato di pomodoro; q.li 12.356.410 in pomodori pelati interi in conserva; q.li 3.511.970 in altri prodotti a base di pomodoro, viene ripartito tra le imprese di trasformazione secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), con le quantità ivi indicate a fianco di ciascuna impresa. I quantitativi come sopra attribuiti a ciascuna impresa possono essere utilizzati soltanto dall'impresa indicata e non possono essere oggetto di cessione.
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