Art. 2

In vigore dal 8 apr 1987
Le imprese di trasformazione che ricadono nell'applicazione dell', par. 1, della legge 1° agosto 1986, n. 445, non avendo rispettato gli obblighi contrattuali relativi al pagamento di tutta o parte della materia prima conferita dai produttori agricoli nelle campagne di trasformazione 1985-86 e/o 1986-87, non potranno utilizzare, nè far utilizzare da altri i relativi impianti di trasformazione, al fine di conseguire l'aiuto comunitario per i prodotti trasformati a base di pomodoro.
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