Art. 3
In vigore dal 8 apr 1987
Ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 1599/84 i contratti preliminari di trasformazione dovranno contenere, oltre all'indicazione della produzione ottenibile sulla superficie interessata, anche l'ubicazione dei terreni con i dati catastali o i confini.
Il termine per la conclusione dei contratti preliminari di vendita del pomodoro è fissato al 1° marzo 1987.
Una volta acquisiti tutti gli elementi della precontrattazione si provvede alla determinazione dei quantitativi che non hanno formato oggetto di contrattazione preliminare.
La ripartizione dei quantitativi comunque disponibili sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le aziende che intendono precontrattare quantitativi di materia prima superiori a quelli attribuiti con il presente decreto, dovranno presentare richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione V, a partire dal 21 marzo 1987.
Saranno prese in considerazione le sole richieste pervenute entro il 30 marzo 1987.
Tali richieste dovranno contenere dichiarazione, sotto la personale responsabilità del dichiarante, che l'impresa ha precontrattato - per destinazione - l'intero quantitativo attribuito e dovranno altresì essere specificate quantità e destinazione dell'ulteriore materia prima che si intende utilizzare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1987-03-16;104#art-3