Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo VIICapo I

Art. 57

Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.)- Agenzia nazionale del turismo

In vigore dal 21 giu 2011
(Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo) 1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni. 2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali. 3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 57 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio — Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.)- Agenzia nazionale del turismo | Portale Normativo