Art. 57 · Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.)- Agenzia nazionale del turismo
Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismoTitolo VIICapo I

Art. 57

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Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.)- Agenzia nazionale del turismo

In vigore dal 21 giu 2011
(Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo) 1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni. 2. L'Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali. 3. L'Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
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