Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo›Titolo VII›Capo II
Art. 62
Modalità di attribuzione
In vigore dal 21 giu 2011
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente;
d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-62