Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo›Titolo I›Capo II
Art. 52
Locazioni di interesse turistico e alberghiere
In vigore dal 21 giu 2011
1. All' della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.".
2. All' della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-52