Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo›Titolo I›Capo I
Art. 50
Responsabilità del venditore
In vigore dal 1 lug 2018
1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-acd-50