Parte SECONDA›Libro XI
Art. 696 quinquies
Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
In vigore dal 31 ott 2017
1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-696-quinquies