Parte SECONDALibro XI

Art. 696 quinquies

Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri

In vigore dal 31 ott 2017
1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-696-quinquies

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