Parte SECONDA›Libro XI
Art. 696 decies
Tutela dei terzi di buona fede
In vigore dal 31 ott 2017
1. I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi è assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi già regolati dall'ordinamento interno.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-696-decies