Parte SECONDA›Libro XI
Art. 696 ter
Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento
In vigore dal 31 ott 2017
1. L'autorità giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall' del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-696-ter