Parte SECONDALibro IXTitolo II

Art. 599 bis

Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

In vigore dal 4 apr 2024
1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall' e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all', ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 3. Quando procede nelle forme di cui all', la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. 3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. 3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell', il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-599-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo