Parte SECONDA›Libro X›Titolo III›Capo II
Art. 682
Liberazione condizionale
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-682