Art. 682 · Liberazione condizionale
Parte SECONDALibro XTitolo IIICapo II

Art. 682

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Liberazione condizionale

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale. 2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-682