Parte SECONDA›Libro X›Titolo III›Capo II
Art. 684
Rinvio dell'esecuzione
In vigore dal 7 giu 1990
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli del codice penale, salvo quello previsto dall' comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 06/06/1990, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 684 del codice di procedura penale del 1988 nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 1, del codice penale."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-684