Parte SECONDALibro XTitolo II

Art. 658

Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell' trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell' sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell' comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-658

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