Parte SECONDA›Libro X›Titolo II
Art. 658
Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell' trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell' sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell' comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-658