Parte SECONDA›Libro X›Titolo I
Art. 653
Efficacia della sentenza penale . . . nel giudizio disciplinare
In vigore dal 6 apr 2001
Efficacia della sentenza penale
... nel giudizio disciplinare
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione... ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-653