Parte SECONDA›Libro X›Titolo I
Art. 652
Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
In vigore dal 6 apr 2001
Efficacia della sentenza penale di assoluzione
nel giudizio civile o amministrativo di danno
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell', comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell', se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-652